Noleggio con conducente Roma: Il servizio viene disciplinato dalla legge 15 Gennaio 1992 n.21, dalla Legge Regione Lazio numero 58 del 26 Ottobre 1993 e ss. mm. ii.

Il servizio di noleggio con conducente da autovettura è definito un autoservizio pubblico non di linea e assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Si rivolge all’utenza specifica per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio e lo stazionamento dei mezzi adibiti all’uso, avviene all’interno delle rimesse.

Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente Roma vengono rilasciate dalle amministrazioni Comunali, attraverso bandi di concorso, ai singoli aventi i requisiti previsti dalla legge, tra cui i principali:

Aver compiuto il ventunesimo anno di età;

Essere in possesso della patente di categoria B;

Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale;

Essere iscritto presso il Ruolo dei Conducenti;

Avere la disponibilità di idonea rimessa per lo stazionamento e ricovero del mezzo.

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 13 della legge n.21 del 15 Gennaio 1992, il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente Roma viene direttamente concordato tra l’utenza e il vettore.

Le autovetture immatricolate per il servizio vengono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

 

All’interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta NOLEGGIO;

Sulla targa posteriore dell’autovettura, lo stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione con il numero progressivo di essa.

 

Con il passar degli anni, numerose sono state le modifiche apportate alle normative più vetuste, tra cui spiccano:

 

Decreto legge 30 Dicembre 2008 numero 207 (per abbreviazione 1 Quater);

Decreto legge n.143 del 2018 “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”.

 

Quest’ultime modifiche che limitano e penalizzano l’espletamento del servizio, sono state oggetto di controversie legali a tal punto che la Regione Calabria con il supporto delle associazioni di categoria è dovuta ricorrere alla Corte Costituzionale con l’intento di rendere meno restrittive le norme sopra citate.

La decisione della Corte con sentenza numero 56 del 2020, sancisce illegittimo l’obbligo di rientro in rimessa NCC tra un servizio e l’altro, eliminando così di fatto ogni vincolo territoriale.