Qual è la differenza tra Taxi e NCC?

Trasporto pubblico non di linea

Il servizio di noleggio con conducente e taxi vengono disciplinati dalla normativa vigente in materia, numero 21 del 15 Gennaio 1992.  Le successive modifiche (decreto-legge del 30 Dicembre 2008, numero 207), per abbreviazione 1 Quater e decreto-legge n.143/2018, stabiliscono e contraddistinguono le due categorie che si differenziano per un aspetto fondamentale: gli NCC sono considerati un servizio da “rimessa”, mentre i Taxi un servizio da “piazza”. Vediamo nel dettaglio cosa significa.

Servizio da “rimessa” e servizio da “piazza”

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che effettua una prenotazione presso la sede oltre che presso la rimessa, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici quali app, e-mail e altri sistemi di prenotazione elettronici. L’utenza che si rivolge al servizio di NCC può, quindi, prenotare il servizio stesso per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
Il servizio di noleggio con conducente, inoltre, non è soggetto ad obbligo di prestazione di servizio, a differenza degli obblighi del servizio Taxi. Il servizio Taxi, invece, si rivolge ad un’utenza indifferenziata che avanza presso gli stazionamenti pubblici.

Una recente sentenza della Corte Costituzionale n.56 del 2020, sancisce illegittimo l’obbligo di rientro in rimessa NCC dopo ogni singolo servizio, eliminando così di fatto ogni vincolo territoriale e dando la possibilità di muoversi su tutto il territorio nazionale, fornendo servizi anche su lunghe distanze.  

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